Ciampino, Generazione Italia, Zito: sulla questione nidi d'infanzia il comune è in torto

Negli ultimi giorni si è accesa sulle pagine di un quotidiano un’interessante polemica tra alcuni genitori di Ciampino e l’assessore alla cultura Testa in relazione ai criteri di accesso agli asili nido comunali.In sostanza, i nuovi criteri adottati dalla giunta comunale di Ciampino e difesi (ispirati?) dal dott. Testa per le graduatorie di accesso agli asili nido comunali sembrano privilegiare l’anzianità di residenza nel comune piuttosto che i tradizionali criteri economici e di numerosità della famiglia.Si badi bene che il provvedimento non discrimina semplicemente sulla base dell’avere o meno la residenza a Ciampino ma assegna un punteggio tanto più alto quanti sono gli anni di residenza nel comune.Ovviamente con questi nuovi criteri alcuni genitori, precedentemente assegnatari si sono ritrovati più in basso nella graduatoria e sono rimasti fuori, da qui la polemica .Non vogliamo mettere in dubbio la buona fede che ha portato a questo provvedimento ma non possiamo non rilevare che, sul piano costituzionale e dello stesso diritto europeo, la misura prospettata fondata sul criterio di anzianità di residenza, risulta in contrasto con l’art. 12 del Trattato della Comunità Europea che sancisce chiaramente il divieto di ogni discriminazione, in particolare La questione dei nidi d’infanzia, destinati ai bambini e alle bambine fino ai tre anni di età, non riguarda il diritto all’istruzione quale diritto umano fondamentale, bensì il diritto all’accesso alle prestazioni socio-assistenziali, in quanto il bene pubblico qui tutelato non è solo quello della cura dell’infanzia quanto innanzitutto quello dell’accesso delle donne nel mercato del lavoro in un quadro di pari opportunità, mediante una migliore conciliazione traimpegni familiari e scelte professionali. Tale è la ratio fondamentale tanto della norma statalefondamentale (art. 1 legge 6 dicembre 1971, n. 1044) quanto delle leggi regionali in materia.Tale norma è rafforzata anche dalle direttive europee anti discriminazione n. 2000/43/CE e n. 2000/78/CE che dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’Uomo e della Corte di Giustizia europea.In particolare in quest’ultima è consolidato il principio per cui il criterio della residenza può fondare una discriminazione indiretta o dissimulata vietata dall’ordinamento europeo (norme del trattato europeo, direttive anti-discriminazione, convenzione europea sui diritti dell’uomo e libertà fondamentali).Inoltre, non si può non sottolineare l’irragionevolezza, e dunque il contrasto con i valori costituzionali di eguaglianza, della proposta avanzata di privilegiarenelle graduatorie per l’ammissione agli asili per l’infanzia i lungo residenti nel Comune, infatti tale provvedimento finisce per svantaggiare coloro - siano essi/ecittadini/e italiani/e provenienti da altre regioni che lavoratori/trici stranieri - che hanno maggiore bisogno di tale servizio socio-assistenziale in ragione della circostanza obiettiva del loro percorso migratorio che li porta lontano dai luoghi di origine e, dunque, dalla reteallargata dei famigliari che solitamente sostengono i genitori nella cura e custodia dei bambini in tenera età (ad es. in primis i nonni).Di conseguenza , il criterio di maggior favore verso i genitori con anzianità di residenza nel comune di Ciampino al fine dell’accesso ai nidi per l’infanzia risulta arbitrario non solo perché privo di alcun collegamento con la ratio della normativa regionale in materia di serviziper la prima infanzia che garantisce pari opportunità nell’accesso al lavoro, ma addirittura in palese contrasto con le finalità della medesima.Riteniamo, infine, che l’ introduzione di un criterio di anzianità di residenza nell’attribuzione dei punteggi per le graduatorie di accesso ai nidi d’infanzia comunali,venendo ad incidere in maniera discriminatoria sull’accesso ai servizi, costituisca un'indebita lesione dei corretti criteri di ripartizione della giurisdizione tra Regione ed enti locali, invadendo cioè la competenza legislativa spettante in capo alla regione. In altri termini, la norma regionale pone un principio disostanziale parità di trattamento tra residenti nell’accesso ai servizi, non derogabile ed estraneo alla sfera di competenze ed attribuzioni puramente amministrative dell’Ente locale comunale.Infine, chiarito che la nuova norma è palesemente sperequativa e quindi siamo certi verrà presto corretta, non vorremmo che in questa polemica si perdesse di vista il punto centrale della questione: nel comune di Ciampino, a fronte di quasi quarantamila residenti, la giunta comunale e l’assessorato preposto riescono a fornire il servizio, peraltro di ottima qualità a detta di chi ne usufruisce, solamente a trenta bambini ed è questo il vero scandalo di cui si dovrebbe parlare.

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